LA SCHEDA TECNICA DELLA RIFORMA FISCALE

Nota sul d.d.l. C. n. 2144-A recante "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale"

1) Il disegno di legge per la riforma del sistema fiscale statale rappresenta senza dubbio uno dei principali, se non addirittura il più importante, dei disegni di legge collegati alla finanziaria 2002.
Esso rappresenta inoltre l'attuazione di uno dei principali impegni programmatici della Casa delle Libertà ed in particolare di Forza Italia e cioè la progressiva riduzione del peso delle imposte, la drastica semplificazione della struttura ed articolazione delle medesime e la riduzione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, il tutto nell'ambito di una omogeneizzazione progressiva del sistema fiscale italiano a quello vigente negli altri paesi dell'Unione Europea.

E' evidente che, nell'ambito della progressiva globalizzazione delle economie, sia all'interno dell'Unione Europea sia al di fuori di essa, si impone l'esigenza di rendere il sistema fiscale italiano più simile a quello degli altri paesi industrialmente avanzati e tale, da migliorare la competitività della nostra economia.

La caratteristica di fondo del disegno riformatore del sistema fiscale statale è la sua articolazione solo su cinque imposte:
1) imposta sul reddito;
2) imposta sul reddito delle società;
3) Iva;
4) imposta sui servizi;
5) accise

Sulla base di tale articolazione verrà ridisegnato tutto il sistema fiscale che sarà contenuto in un unico codice che comprenderà tutta la legislazione in materia.

Si tratta di un rivoluzione copernicana rispetto al passato in quanto si taglia alla radice la terribile complessità della materia fiscale che la rende difficilmente intellegibile anche per gli addetti ai lavori e di quasi proibitiva lettura ed interpretazione anche per i cittadini di media cultura. E' evidente quindi che la trasparenza e la facile intellegibilità di normative fiscali drasticamente semplificate costituiscono un elemento di democrazia di grandissimo rilievo.
Il nuovo codice fiscale sarà articolato sui seguenti principi:

a) legalità, capacità contributiva ed eguaglianza;
b) adeguamento ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario;
c) chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
d) divieto di doppia imposizione giuridica;
e) divieto dell'applicazione analogica delle norme fiscali;
f) tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuenti e fisco;
g) introduzione di una disciplina unitaria per tutte le imposte;
h) riduzione al minimo del sacrificio del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;
i) irrogazione della sanzione fiscale penale amministrativa solo sui soggetti che hanno tratto effettivo beneficio della violazione;
j) irrogazione della sanzione fiscale solo nei casi di frode e di rilevante danno per l'erario;
k) riduzione o non applicazione delle sanzioni fiscali in caso di spontaneo adempimento da parte del contribuente entro il termine di decadenza previsto per l'azione di accertamento.

2) Per quanto riguarda in particolare la riforma dell'Irpef viene posto l'obiettivo di ridurre a due le aliquote fiscali rispettivamente al 23% fino a centomila euro di reddito ed al 33% per la parte di reddito che eccede tale limite. In particolare si arriverebbe ad una sorta di aliquota pressochè unica in quanto data la struttura attuale dei redditi delle persone fisiche  un'aliquota del 23% riguarderebbe il 99,5% dei contribuenti mentre quella del 33% sarebbe pagata solo dallo 0,5% dei contribuenti e precisamente da 143 mila soggetti.

In tal modo viene sostanzialmente eliminato il fenomeno del fiscal drag e l'equità sociale del prelievo viene assicurata attraverso una revisione ampia ed articolata delle deduzioni dall'imponibile mentre sono progressivamente abolite le detrazioni d'imposta.
Per quanto riguarda i soggetti passivi dell'imposta vengono inclusi anche gli enti non commerciali; per quanto riguarda l'imponibile vengono fissati i seguenti principi:
a) identificazione, in funzione della soglia di povertà di un livello di reddito minimo personale escluso dall'imposizione;
b) progressiva sostituzione delle detrazioni in deduzioni;
c) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con particolare riferimento al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di handicap; casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza ed assistenza all'infanzia;
d) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi per garantire la progressività dell'imposta e per rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti la nuova articolazione dell'Irpef;
e) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze fuori dall'esercizio di impresa;
f) riduzione degli effetti della doppia imposizione economica per la determinazione del reddito di impresa.

Per quanto riguarda il regime fiscale per i redditi di natura finanziaria sono previsti i seguenti indirizzi:
a) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria;
b) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;
c) imposizione del risparmio affidato agli investitori istituzionali sulla base dei principi di cassa e di compensazione;
d) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate.

Per quanto riguarda le semplificazioni, le linee perseguite sono le seguenti:
a) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali avviato in questa legislatura con i primi interventi per il rilancio dell'economia;
b) potenziamento degli studi di settore;
c) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo;
d) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili anche in funzione del potenziamento degli studi di settore.

La progressiva riforma dell'IRPEF ed in particolare la riduzione del numero e dell'entità delle aliquote e la sostituzione delle detrazioni di imposte con deduzioni dall'imponibile sarà attuata gradualmente in sede di legge finanziaria.

3) Per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle società, viene completamente riscritta la precedente disciplina IRPEG, il tutto con gli obiettivi di incrementare la competitività del sistema produttivo adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione Europea. Gli obiettivi principali sono i seguenti: semplificazione del sistema di imposizione sul reddito delle società; incremento dell'efficienza dell'impresa; competitività dell'ordinamento fiscale italiano con quello dei Paesi più evoluti.
In questo contesto l'introduzione del concetto di "Gruppo di imprese", nella sua duplice manifestazione di gruppo nazionale e internazionale, rappresenta il mezzo sul quale il Governo concentra il confronto competitivo tra le diverse fiscalità sulle imprese al fine di aumentare la produttività, l'occupazione e il reddito nazionale.
Il collegamento stabile tra imprese, oltre a rappresentare un'innovazione sul piano formale e sostanziale, implica un ambito di neutralità fiscale nelle relazioni tra i soggetti partecipanti allo scopo di favorire la produzione di beni e servizi. Più specificatamente, è previsto un gruppo residente, ovvero formato da imprese che sono assoggettate all'imposta in Italia, ed un gruppo internazionale formato da imprese residenti e non residenti.
Il regime è basato sul meccanismo dell'opzione: le società partecipate dalla società capo possono scegliere di essere tassate o meno secondo la nuova logica. Nell'ambito del gruppo i beni e servizi circolano con trasparenza, semplicità e neutralità fiscale. In caso di uscita dei soggetti dall'economia del gruppo, è previsto un riallineamento dei valori fiscali dei beni a quelli di libro. In caso di ingresso la norma indica i lineamenti per un regime delle perdite realizzate precedentemente; si delinea, inoltre, un regime per le perdite emerse durante l'appartenenza in caso di scioglimento o di uscita.
In questo nuovo sistema viene definitivamente abbandonato il credito d'imposta: i dividendi distribuiti all'interno non entrano nelle basi imponibili; le partecipazioni circolano liberamente senza generare fatti imponibili: all'esenzione sulle plusvalenze corrisponde l'indeducibilità delle minusvalenze iscritte e realizzate. La norma delegata intende contrastare efficacemente le prassi illegittime per le quali una società s'indebita in misura sproporzionata rispetto al proprio capitale, al solo scopo di dedurre interessi passivi derivanti da finanziamenti ricevuti.


4) La riforma dell'IVA si articola sulla base dello standard comunitario, secondo le linee seguenti:
a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica dell'imposta sui consumi;
b) coordinamento con il sistema dell'accisa in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;
c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati;
d) semplificazione degli adempimenti formali;
e) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di rimborso delle imposte.

Ogni anno in sede di legge finanziaria viene determinato, nel quadro dei vincoli comunitari, l'ammontare del volume d'affari che può essere escluso dall'imponibile IVA in quanto destinato a finalità etiche.


5) Viene prevista una riforma dell'imposizione sui servizi che viene articolata nel modo seguente:
a) imposta di registro;
b) imposte ipotecarie e catastali;
c) imposta di bollo;
d) tassa sulle concessioni governative;
e) tassa sui contratti di borsa;
f) imposta sulle assicurazioni;
g) imposta sugli intrattenimenti.

Viene previsto inoltre che la riforma deve essere rivolta prioritariamente ad un sistema di tassazione sui trasferimenti immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.


6)  E' prevista inoltre la riforma del sistema delle accise e cioè delle imposte sulla produzione e la fabbricazione di specifici prodotti. Sono stabiliti principi e criteri direttivi basati sull'efficienza ed ottimalità dell'imposizione; sulla graduale rimodulazione delle singole accise; sul coordinamento delle medesime aliquote sulle imposte sui consumi al fine di ridurne l'incidenza sui prodotti essenziali.

7)  La delega prevede anche la graduale eliminazione dell'IRAP sulle attività produttive con prioritaria e progressiva esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro. Questo perché l'attuale articolazione dell'IRAP disincentiva l'aumento dell'occupazione.

8)  Come già sottolineato, l'attuazione della riforma è modulata in più decreti legislativi da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti a vincolo della compatibilità economico-finanziaria, cioè in particolare del Patto di stabilità in sede di Unione Europea e quindi  è del tutto da escludere il pericolo, pretestuosamente sollevato dall'opposizione, che questa grande e radicale riforma fiscale possa interferire sul cammino del risanamento della finanza pubblica.
C'è invece da sottolineare che la riduzione progressiva del peso delle principali imposte gravanti sui cittadini e sulle imprese e la drastica semplificazione della normativa e degli adempimenti fiscali, favorirà un aumento del reddito imponibile ed una sostanziale riduzione dell'evasione fiscale. Per tali ragioni quindi le entrate complessive dello Stato sicuramente non saranno ridotte, ma beneficeranno di incrementi importanti e tali da consentire, fra l'altro, il finanziamento dei programmi di investimenti pubblici del Governo.

Roma, 9 aprile 2002


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Lo spirito e gli intenti della riforma fiscale - a cura di V.E. Falsitta

"Chi ha meno paghera' meno" (per non farsi ingannare dalle catene telematiche...)