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Nota sul d.d.l.
C. n. 2144-A recante "Delega al Governo per la riforma del sistema
fiscale statale"
1) Il disegno di legge
per la riforma del sistema fiscale statale rappresenta senza dubbio uno
dei principali, se non addirittura il più importante, dei disegni di
legge collegati alla finanziaria 2002.
Esso rappresenta inoltre l'attuazione di uno dei principali impegni
programmatici della Casa delle Libertà ed in particolare di Forza Italia
e cioè la progressiva riduzione del peso delle imposte, la drastica
semplificazione della struttura ed articolazione delle medesime e la
riduzione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, il tutto
nell'ambito di una omogeneizzazione progressiva del sistema fiscale
italiano a quello vigente negli altri paesi dell'Unione Europea.
E' evidente che, nell'ambito della progressiva globalizzazione delle
economie, sia all'interno dell'Unione Europea sia al di fuori di essa,
si impone l'esigenza di rendere il sistema fiscale italiano più simile a
quello degli altri paesi industrialmente avanzati e tale, da migliorare
la competitività della nostra economia.
La caratteristica di fondo del disegno riformatore del sistema fiscale
statale è la sua articolazione solo su cinque imposte:
1) imposta sul reddito;
2) imposta sul reddito delle società;
3) Iva;
4) imposta sui servizi;
5) accise
Sulla base di tale
articolazione verrà ridisegnato tutto il sistema fiscale che sarà
contenuto in un unico codice che comprenderà tutta la legislazione in
materia.
Si tratta di un
rivoluzione copernicana rispetto al passato in quanto si taglia alla
radice la terribile complessità della materia fiscale che la rende
difficilmente intellegibile anche per gli addetti ai lavori e di quasi
proibitiva lettura ed interpretazione anche per i cittadini di media
cultura. E' evidente quindi che la trasparenza e la facile
intellegibilità di normative fiscali drasticamente semplificate
costituiscono un elemento di democrazia di grandissimo rilievo.
Il nuovo codice fiscale sarà articolato sui seguenti principi:
a) legalità, capacità
contributiva ed eguaglianza;
b) adeguamento ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario;
c) chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
d) divieto di doppia imposizione giuridica;
e) divieto dell'applicazione analogica delle norme fiscali;
f) tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra
contribuenti e fisco;
g) introduzione di una disciplina unitaria per tutte le imposte;
h) riduzione al minimo del sacrificio del contribuente nell'adempimento
degli obblighi fiscali;
i) irrogazione della sanzione fiscale penale amministrativa solo sui
soggetti che hanno tratto effettivo beneficio della violazione;
j) irrogazione della sanzione fiscale solo nei casi di frode e di
rilevante danno per l'erario;
k) riduzione o non applicazione delle sanzioni fiscali in caso di
spontaneo adempimento da parte del contribuente entro il termine di
decadenza previsto per l'azione di accertamento.
2) Per quanto riguarda
in particolare la riforma dell'Irpef viene posto l'obiettivo di ridurre
a due le aliquote fiscali rispettivamente al 23% fino a centomila euro
di reddito ed al 33% per la parte di reddito che eccede tale limite. In
particolare si arriverebbe ad una sorta di aliquota pressochè unica in
quanto data la struttura attuale dei redditi delle persone fisiche
un'aliquota del 23% riguarderebbe il 99,5% dei contribuenti mentre
quella del 33% sarebbe pagata solo dallo 0,5% dei contribuenti e
precisamente da 143 mila soggetti.
In tal modo viene
sostanzialmente eliminato il fenomeno del fiscal drag e l'equità sociale
del prelievo viene assicurata attraverso una revisione ampia ed
articolata delle deduzioni dall'imponibile mentre sono progressivamente
abolite le detrazioni d'imposta.
Per quanto riguarda i soggetti passivi dell'imposta vengono inclusi
anche gli enti non commerciali; per quanto riguarda l'imponibile vengono
fissati i seguenti principi:
a) identificazione, in funzione della soglia di povertà di un livello di
reddito minimo personale escluso dall'imposizione;
b) progressiva sostituzione delle detrazioni in deduzioni;
c) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e
criteri: famiglia, con particolare riferimento al numero dei figli,
degli anziani e dei soggetti portatori di handicap; casa, sanità,
istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza ed assistenza
all'infanzia;
d) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi per garantire
la progressività dell'imposta e per rendere particolarmente favorevole
per i redditi anzidetti la nuova articolazione dell'Irpef;
e) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle
plusvalenze fuori dall'esercizio di impresa;
f) riduzione degli effetti della doppia imposizione economica per la
determinazione del reddito di impresa.
Per quanto riguarda il
regime fiscale per i redditi di natura finanziaria sono previsti i
seguenti indirizzi:
a) omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura
finanziaria;
b) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei
titoli del debito pubblico;
c) imposizione del risparmio affidato agli investitori istituzionali
sulla base dei principi di cassa e di compensazione;
d) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a
fondi pensione ed a casse di previdenza privatizzate.
Per quanto riguarda le
semplificazioni, le linee perseguite sono le seguenti:
a) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti
formali avviato in questa legislatura con i primi interventi per il
rilancio dell'economia;
b) potenziamento degli studi di settore;
c) introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione
sul reddito di impresa e di lavoro autonomo;
d) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori
autonomi di un regime semplificato per gli obblighi documentali e la
determinazione degli imponibili anche in funzione del potenziamento
degli studi di settore.
La progressiva riforma dell'IRPEF ed in particolare
la riduzione del numero e dell'entità delle aliquote e la sostituzione
delle detrazioni di imposte con deduzioni dall'imponibile sarà attuata
gradualmente in sede di legge finanziaria.
3) Per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle
società, viene completamente riscritta la precedente disciplina IRPEG,
il tutto con gli obiettivi di incrementare la competitività del sistema
produttivo adottando un modello fiscale omogeneo a quelli più efficienti
in essere nei Paesi membri dell'Unione Europea. Gli obiettivi principali
sono i seguenti: semplificazione del sistema di imposizione sul reddito
delle società; incremento dell'efficienza dell'impresa; competitività
dell'ordinamento fiscale italiano con quello dei Paesi più evoluti.
In questo contesto l'introduzione del concetto di "Gruppo di imprese",
nella sua duplice manifestazione di gruppo nazionale e internazionale,
rappresenta il mezzo sul quale il Governo concentra il confronto
competitivo tra le diverse fiscalità sulle imprese al fine di aumentare
la produttività, l'occupazione e il reddito nazionale.
Il collegamento stabile tra imprese, oltre a rappresentare
un'innovazione sul piano formale e sostanziale, implica un ambito di
neutralità fiscale nelle relazioni tra i soggetti partecipanti allo
scopo di favorire la produzione di beni e servizi. Più specificatamente,
è previsto un gruppo residente, ovvero formato da imprese che sono
assoggettate all'imposta in Italia, ed un gruppo internazionale formato
da imprese residenti e non residenti.
Il regime è basato sul meccanismo dell'opzione: le società partecipate
dalla società capo possono scegliere di essere tassate o meno secondo la
nuova logica. Nell'ambito del gruppo i beni e servizi circolano con
trasparenza, semplicità e neutralità fiscale. In caso di uscita dei
soggetti dall'economia del gruppo, è previsto un riallineamento dei
valori fiscali dei beni a quelli di libro. In caso di ingresso la norma
indica i lineamenti per un regime delle perdite realizzate
precedentemente; si delinea, inoltre, un regime per le perdite emerse
durante l'appartenenza in caso di scioglimento o di uscita.
In questo nuovo sistema viene definitivamente abbandonato il credito
d'imposta: i dividendi distribuiti all'interno non entrano nelle basi
imponibili; le partecipazioni circolano liberamente senza generare fatti
imponibili: all'esenzione sulle plusvalenze corrisponde l'indeducibilità
delle minusvalenze iscritte e realizzate. La norma delegata intende
contrastare efficacemente le prassi illegittime per le quali una società
s'indebita in misura sproporzionata rispetto al proprio capitale, al
solo scopo di dedurre interessi passivi derivanti da finanziamenti
ricevuti.
4) La riforma dell'IVA si articola sulla base dello standard
comunitario, secondo le linee seguenti:
a) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle
distorsioni della base imponibile in modo da avvicinare la struttura
dell'imposta a quella propria e tipica dell'imposta sui consumi;
b) coordinamento con il sistema dell'accisa in modo da ridurre gli
effetti di duplicazione;
c) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della
particolarità dei settori interessati;
d) semplificazione degli adempimenti formali;
e) semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni in tema di
rimborso delle imposte.
Ogni anno in sede di legge finanziaria viene determinato, nel quadro dei
vincoli comunitari, l'ammontare del volume d'affari che può essere
escluso dall'imponibile IVA in quanto destinato a finalità etiche.
5) Viene prevista una riforma dell'imposizione sui servizi che viene
articolata nel modo seguente:
a) imposta di registro;
b) imposte ipotecarie e catastali;
c) imposta di bollo;
d) tassa sulle concessioni governative;
e) tassa sui contratti di borsa;
f) imposta sulle assicurazioni;
g) imposta sugli intrattenimenti.
Viene previsto inoltre che la riforma deve essere
rivolta prioritariamente ad un sistema di tassazione sui trasferimenti
immobiliari che ne favorisca la circolazione, con particolare
riferimento agli immobili destinati ad abitazione principale.
6) E' prevista inoltre la riforma del sistema delle accise e cioè delle
imposte sulla produzione e la fabbricazione di specifici prodotti. Sono
stabiliti principi e criteri direttivi basati sull'efficienza ed
ottimalità dell'imposizione; sulla graduale rimodulazione delle singole
accise; sul coordinamento delle medesime aliquote sulle imposte sui
consumi al fine di ridurne l'incidenza sui prodotti essenziali.
7) La delega prevede anche la graduale eliminazione
dell'IRAP sulle attività produttive con prioritaria e progressiva
esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro. Questo perché
l'attuale articolazione dell'IRAP disincentiva l'aumento
dell'occupazione.
8) Come già sottolineato, l'attuazione della riforma
è modulata in più decreti legislativi da emanarsi entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti a vincolo
della compatibilità economico-finanziaria, cioè in particolare del Patto
di stabilità in sede di Unione Europea e quindi è del tutto da
escludere il pericolo, pretestuosamente sollevato dall'opposizione, che
questa grande e radicale riforma fiscale possa interferire sul cammino
del risanamento della finanza pubblica.
C'è invece da sottolineare che la riduzione progressiva del peso delle
principali imposte gravanti sui cittadini e sulle imprese e la drastica
semplificazione della normativa e degli adempimenti fiscali, favorirà un
aumento del reddito imponibile ed una sostanziale riduzione
dell'evasione fiscale. Per tali ragioni quindi le entrate complessive
dello Stato sicuramente non saranno ridotte, ma beneficeranno di
incrementi importanti e tali da consentire, fra l'altro, il
finanziamento dei programmi di investimenti pubblici del Governo.
Roma, 9 aprile 2002 |